L'Appaltatore cita in giudizio il Committente per ottenere il saldo dei lavori di costruzione di un fabbricato. Il Committente blocca i pagamenti contestando presunti difetti dell'opera e la mancata prova del credito. In secondo grado, la Corte d'Appello riconosce il credito dell'Appaltatore basandosi sulle verifiche del Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale esamina lo Stato avanzamento lavori inserito negli atti peritali. Il Committente ricorre in Cassazione affermando che tale documentazione fosse stata prodotta oltre i termini processuali consentiti. La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la vittoria dell'Appaltatore: il consulente tecnico può acquisire documenti relativi a fatti secondari per rispondere ai quesiti del giudice, superando le preclusioni operative per le parti. Inoltre, lo Stato avanzamento lavori costituisce piena prova del credito se il committente non esprime contestazioni tempestive e formali nei registri contabili contrattualmente previsti.
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