Un individuo è stato condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sebbene il reato fosse stato qualificato come "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti), la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.). La Corte ha stabilito che l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza (469 dosi) indicava un'offensività concreta e una pericolosità sociale tali da essere incompatibili con il concetto di "particolare tenuità". La sentenza sottolinea la distinzione tra le due nozioni, chiarendo che non vi è alcun automatismo tra di esse.
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