Il Danneggiato ha subito danni al proprio veicolo a causa di una manovra di parcheggio di Il Responsabile. Il Danneggiato ha inviato la richiesta di risarcimento assicurazione a L'Assicurazione tramite posta privata, anziché raccomandata con avviso di ricevimento. I giudici di merito hanno dichiarato la domanda improponibile, ritenendo la posta privata non valida. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la richiesta di risarcimento assicurazione può essere inviata con "mezzi equipollenti" (altri modi equivalenti) alla raccomandata, purché garantiscano la prova di ricezione. La richiesta non è un atto giudiziario, ma un'istanza per una soluzione amichevole. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza e rinviando il caso per una nuova decisione.
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