Un Ente pubblico previdenziale ha indetto una selezione interna per l'avanzamento al livello economico differenziato del personale legale. La Lavoratrice ha partecipato alla procedura e si è collocata in posizione utile nella graduatoria finale. L'Ente ha però negato il riconoscimento dell'inquadramento superiore, sostenendo che il vertice aziendale non avesse mai approvato o sottoscritto formalmente l'elenco dei vincitori. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, respingendo le tesi dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che la progressione di carriera all'interno della medesima qualifica rientra nella competenza del Giudice Ordinario. Inoltre, il diritto della dipendente sorge automaticamente per effetto del regolare svolgimento della selezione e della collocazione utile in graduatoria, rendendo irrilevante la mancata firma formale del provvedimento da parte del Presidente dell'Ente.
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