Un intermediario finanziario è stato condannato per l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, avendo svolto attività di mediazione creditizia senza la necessaria iscrizione negli elenchi di legge. L'imputato promuoveva contratti di finanziamento tramite volantini, ricevendo compensi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che l'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto nei procedimenti per decreto penale di condanna e successiva opposizione. Inoltre, la Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'imputato avesse il diritto di cessare gradualmente l'attività illecita per non perdere guadagni, escludendo qualsiasi causa di giustificazione. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'obbligo di pagare le spese processuali e risarcire la parte civile.
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