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Esercizio Abusivo Dell'Attività Finanziaria

Definizione

Lo svolgimento non autorizzato di attività di erogazione di finanziamenti riservate a soggetti abilitati.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Criptovalute: c’è esercizio abusivo dell’attività finanziaria
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una raccolta fondi in criptovalute non autorizzata. Un indagato raccoglieva bitcoin attraverso un progetto online, promettendo in cambio token digitali per l'uso di una futura piattaforma logistica. Il Tribunale del Riesame aveva negato il sequestro preventivo di trenta bitcoin, ritenendo non provato il reato. La Procura ha fatto ricorso sostenendo la violazione delle norme finanziarie. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha stabilito che la promozione di token con promessa di rendimento e rischio di capitale costituisce una vera offerta di investimento. Tale condotta, se priva delle autorizzazioni di legge e dei prospetti informativi, integra il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.
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Sequestro preventivo: prosciolto da usura ma contanti bloccati
Un indagato per esercizio abusivo dell'attività finanziaria subisce il sequestro preventivo di oltre ventotto mila euro in contanti rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. Nonostante il successivo proscioglimento dall'accusa di usura e la revoca delle misure cautelari personali, la Corte di Cassazione conferma la legittimità del sequestro preventivo per il reato finanziario pendente. I giudici chiariscono che il sequestro preventivo non richiede i gravi indizi di colpevolezza previsti per le misure personali, ma soltanto la corrispondenza tra il fatto e la fattispecie di reato, unita al pericolo di reiterazione illecita. La presenza di contanti e cambiali nell'immobile dimostra il vincolo con l'attività di credito non autorizzata. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la somma resta vincolata.
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Esercizio abusivo dell’attività finanziaria: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, commesso tramite una società di mediazione creditizia da loro gestita. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e privi di un reale confronto con le motivazioni della condanna emessa in appello. La colpevolezza dei ricorrenti era già stata ampiamente dimostrata attraverso un solido quadro probatorio, composto da numerose testimonianze e prove documentali, tra cui l'attivazione di una carta prepagata co-intestata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti, obbligandoli anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Esercizio abusivo dell’attività finanziaria: condanna confermata
Un intermediario finanziario è stato condannato per l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, avendo svolto attività di mediazione creditizia senza la necessaria iscrizione negli elenchi di legge. L'imputato promuoveva contratti di finanziamento tramite volantini, ricevendo compensi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che l'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto nei procedimenti per decreto penale di condanna e successiva opposizione. Inoltre, la Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'imputato avesse il diritto di cessare gradualmente l'attività illecita per non perdere guadagni, escludendo qualsiasi causa di giustificazione. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'obbligo di pagare le spese processuali e risarcire la parte civile.
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