Un'azienda agricola ha contestato un avviso di accertamento IMU per un terreno con impianto fotovoltaico, classificato in catasto come industriale (D/1). L'azienda sosteneva che l'immobile fosse rurale (D/10) e che quindi dovesse beneficiare dell'esenzione IMU ruralità. La società aveva corretto la categoria catastale solo in un momento successivo, con una procedura che non aveva effetto retroattivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio fondamentale: ai fini del pagamento dell'IMU, conta la classificazione catastale ufficiale in vigore nell'anno d'imposta. Una successiva modifica non può sanare il passato, a meno che non sia previsto da norme specifiche. L'esenzione è stata quindi negata.
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