Una lavoratrice agricola si oppone alla cancellazione dai registri anagrafici disposta dall'INPS. La Corte d'Appello dà ragione all'ente e condanna la donna a pagare le spese processuali, negando l'esenzione dalle spese di lite per mancanza di firma autografa sulla dichiarazione sostitutiva. La lavoratrice ricorre in Cassazione, sostenendo di aver depositato la dichiarazione firmata già in primo grado. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: la ricorrente non ha allegato né riprodotto l'atto originale nel ricorso, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, la lavoratrice perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento del doppio contributo unificato, senza poter beneficiare dell'esonero dalle spese.
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