Un avvocato, nominato difensore d'ufficio, dopo aver tentato invano di recuperare il proprio compenso dall'assistito, ha chiesto la liquidazione allo Stato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3483/2024, ha stabilito un principio fondamentale: nel calcolo del compenso difensore d'ufficio, lo Stato deve rimborsare non solo gli onorari per l'attività difensiva, ma anche tutte le spese sostenute per il preventivo e obbligatorio tentativo di recupero del credito. La Corte ha chiarito che tale tentativo è un requisito di legge e i relativi costi devono rientrare nel rimborso erariale.
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