Una società garante versa quasi un milione di euro a una banca di leasing per sanare il debito di un'azienda utilizzatrice di un aeromobile, eseguendo il bonifico dopo la risoluzione del contratto. Ritenuto l'errore del garante inescusabile a causa della sua elevata professionalità commerciale, la Corte d'Appello accorda comunque il rimborso verso l'azienda debitrice tramite l'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici di legittimità stabiliscono che chi paga un debito altrui per errore inescusabile dispone già del rimedio tipico della surrogazione legale nei diritti del creditore. Di conseguenza, l'esistenza di questa tutela specifica esclude in radice il requisito della sussidiarietà, precludendo l'azione di ingiustificato arricchimento.
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