Una società immobiliare acquista un terreno credendolo edificabile, rassicurata dalle dichiarazioni della venditrice, da una perizia e da un certificato comunale. Successivamente emerge un vincolo paesaggistico legato alla presenza di un bosco ceduo che impedisce la costruzione. L'acquirente chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile. I giudici di merito respingono la domanda, ritenendo il vincolo conoscibile con l'ordinaria diligenza. La Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente: la sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente. I giudici di secondo grado hanno ignorato il testo del contratto, la perizia e il certificato errato, omettendo di valutare se l'errore fosse riconoscibile in concreto. La Cassazione chiarisce che l'errore non deve essere necessariamente scusabile per portare all'annullamento, e rinvia la causa per un nuovo esame.
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