La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino contro le sanzioni amministrative inflitte dalla Prefettura per l'emissione di assegni postdatati e privi di data senza autorizzazione. I giudici hanno chiarito che chi firma un assegno privo di data si assume il rischio della successiva compilazione. Se al momento della presentazione all'incasso manca l'autorizzazione della banca, si configura l'illecito di emissione di assegno senza autorizzazione. La mancanza di elementi formali come il luogo di emissione non esclude la responsabilità, poiché la legge tutela la fede pubblica e la sicurezza dei pagamenti. Inoltre, l'invio dei documenti da parte della Prefettura costituisce adempimento di un dovere di esibizione e non richiede una formale costituzione in giudizio.
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