L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità di un costo di 200.000 euro, sostenuto nell'ambito di una complessa operazione di permuta immobiliare. La somma era stata versata per ristrutturare un immobile, come richiesto dall'acquirente finale per concludere l'affare. Il fisco aveva riqualificato il pagamento come donazione liberale non deducibile, basandosi sulla dicitura a fondo perduto usata dalla ditta esecutrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando la piena deducibilità dei costi aziendali in questione. I giudici hanno chiarito che il costo era strettamente inerente all'attività d'impresa, in quanto necessario per perfezionare l'operazione commerciale, a prescindere dalle definizioni formali usate da soggetti terzi estranei all'accordo originario.
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