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Efficacia Probatoria Scritture Contabili

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Efficacia probatoria scritture contabili: bolle firmate da operai valgono?
Un Fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda per forniture non pagate, dimostrando il credito con fatture, scritture contabili e bolle di consegna. L'Azienda ha contestato la prova delle consegne, ma la sua obiezione è stata ritenuta tardiva e generica. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, ritenendo provata la consegna e l'accettazione della merce. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la carenza di prova sull'effettività delle forniture e l'inefficacia probatoria delle scritture contabili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la validità di tali prove nei rapporti tra imprenditori, specialmente con contestazione tardiva.
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Efficacia scritture contabili: non provano il pagamento all’ex socio
Due ex soci di una cooperativa agricola hanno chiesto in giudizio la liquidazione delle loro quote e il rimborso di alcuni prestiti. La società si è difesa sostenendo di aver già pagato tutto, portando come prova le proprie registrazioni contabili. La Corte di Cassazione ha dato torto agli ex soci, non tanto per l'efficacia probatoria delle scritture contabili, ma perché i soci stessi non sono riusciti a fornire una prova adeguata dell'esistenza originaria dei loro crediti, in particolare dei prestiti che sostenevano di aver fatto in contanti. La sentenza ribadisce che l'onere di provare il proprio diritto spetta a chi lo reclama, prima ancora di discutere le prove della controparte.
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Scritture Contabili in Ordine vs Debito: la Cassazione Condanna
Un'azienda acquirente si opponeva al pagamento di una fornitura, sostenendo che le proprie scritture contabili, tenute regolarmente, non riportavano il debito. La società venditrice, sebbene fallita e con contabilità incompleta, ha vinto la causa perché il suo credito era provato da altri elementi, come una relazione della Guardia di Finanza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente. Il principio sancito riguarda l'efficacia probatoria delle scritture contabili: se la decisione di un giudice si fonda su più ragioni autonome e l'appellante ne contesta solo una, il ricorso è inammissibile, perché le altre ragioni non contestate sono sufficienti a giustificare la sentenza.
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