Una società di servizi impugna la richiesta di pagamento della TARI per gli anni dal 2014 al 2016 relativa a un immobile adibito ad archivio, sostenendo di non produrre rifiuti e che il locale era sotto sequestro penale. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo l'esenzione TARI solo per l'anno 2016. Per tale annualità esisteva infatti una precedente sentenza definitiva (giudicato esterno) che accertava il diritto all'agevolazione a seguito di una specifica dichiarazione presentata nel gennaio 2016. Al contrario, per gli anni 2014 e 2015, la tassa resta dovuta: l'esenzione non è automatica e richiede una tempestiva comunicazione preventiva, che non può avere effetti retroattivi. Inoltre, il sequestro penale non cancella automaticamente l'obbligo tributario se non si prova la totale perdita di disponibilità del bene.
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