Un privato cittadino e un'azienda ricorrono in Cassazione contro una sentenza relativa a una violazione del Codice della Strada. Commettono però un errore nella notifica all'Avvocatura dello Stato, inviando l'atto all'ufficio distrettuale anziché a quello Generale di Roma, competente per legge. La Corte di Cassazione non entra nel merito della vicenda, ma rileva il difetto procedurale. Con un'ordinanza interlocutoria, sospende il giudizio e concede ai ricorrenti 60 giorni per correggere l'errore e notificare l'atto all'indirizzo corretto. La causa viene quindi rinviata a data da destinarsi.
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