Un lavoratore riceveva una pensione di anzianità basata su contributi figurativi per un periodo di mobilità, durante il quale però svolgeva un'attività autonoma regolarmente dichiarata. L'INPS, accortasi dell'errore, ha revocato la pensione e ha chiesto la restituzione di tutte le somme. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pensionato non deve restituire nulla. La sentenza conferma il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale: se l'errore è imputabile all'ente e il cittadino non ha agito con dolo (frode), le somme percepite in buona fede non vanno restituite, tutelando così l'affidamento del pensionato.
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