Una società, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, decideva di rinunciarvi. La controparte, tuttavia, non accettava la rinuncia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, ma ha condannato la società rinunciante al pagamento delle spese legali proprio a causa della mancata accettazione da parte degli avversari processuali.
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