L'Imputato, condannato per detenzione di cocaina e crack destinata allo spaccio di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione d'appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che le modalità concrete dell'azione, caratterizzate da dosi già frazionate, strumenti di confezionamento e messaggi di compravendita sul telefono cellulare, dimostrano un'attività di spaccio non occasionale e organizzata. Tali elementi escludono una gravità minima del reato, rientrando nella valutazione discrezionale e insindacabile del giudice di merito.
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