Un contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell'esenzione ICI sulla prima casa per l'anno 2010. Il contribuente dimorava stabilmente nell'immobile, ma ha trasferito la residenza anagrafica solo l'anno successivo. I giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo la residenza anagrafica un requisito indispensabile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che, ai fini dell'esenzione ICI, la residenza anagrafica costituisce solo una presunzione superabile con prova contraria. La dimora abituale può essere dimostrata concretamente attraverso le bollette delle utenze domestiche. Di conseguenza, il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'atto di accertamento e il diritto all'agevolazione.
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