Un'avvocatessa ha citato in giudizio una ex cliente per il mancato pagamento dei compensi professionali. La cliente ha eccepito l'avvenuta prescrizione presuntiva del credito. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando il ricorso dell'avvocatessa. La Corte ha chiarito che l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, se fatta fuori dal giudizio, serve solo a interrompere il decorso della prescrizione, ma non impedisce che questa possa maturare nuovamente in seguito. Pertanto, la prescrizione presuntiva avvocato rimane un'eccezione valida anche se il cliente ha precedentemente contestato l'importo della parcella.
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