Una società alberghiera ha impugnato l'avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti emesso da un Comune. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'atto. I giudici hanno stabilito che nel processo tributario è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se la parte era rimasta contumace in primo grado. Inoltre, la Corte ha chiarito che le sentenze passate in giudicato relative ad annualità precedenti non hanno valore vincolante se riguardano vizi formali o elementi variabili come la superficie tassabile. Poiché la tassa sui rifiuti si basa su una dichiarazione ultrattiva, il Comune può procedere alla liquidazione automatica sulla base dei dati precedenti, spettando al contribuente l'onere di dimostrare eventuali variazioni della superficie imponibile. Il ricorso della società è stato rigettato.
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