Una società costruttrice ha edificato un immobile violando la distanza minima dal confine, sulla base di un presunto accordo con i vicini. La Corte di Cassazione ha confermato che qualsiasi patto privato che preveda una deroga alle distanze legali è nullo, poiché le norme edilizie tutelano un interesse pubblico inderogabile. La Corte ha tuttavia accolto il ricorso riguardo l'inammissibilità di una nuova domanda di risarcimento danni, introdotta tardivamente nel processo.
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