La vicenda riguarda un imputato condannato per minaccia e molestie verso un cittadino. Nel processo, il difensore dell'imputato deposita per sbaglio la lista dei testimoni di un altro procedimento, inoltrando solo in ritardo quella corretta. Il giudice respinge la richiesta difensiva di ammissione delle prove testimoniali e nega la restituzione nei termini. L'imputato presenta ricorso contestando la decisione, lamentando un errore nell'indicazione del nome della vittima nella sentenza e criticando la valutazione delle prove testimoniali e fotografiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che il deposito tardivo lista testimoni non rientra nel caso fortuito e la scarsa pratica telematica non giustifica il ritardo. L'imputato deve risarcire le spese legali alla parte offesa e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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