La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza che aveva applicato la pena su richiesta delle parti in secondo grado (concordato in appello). Secondo la Corte, la legge non prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione, se non per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o per una decisione del giudice difforme dall'accordo, escludendo censure sulla quantificazione della pena.
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