L'Agente della Riscossione ha impugnato la sentenza che dichiarava estinti i debiti di una Società Agricola per prescrizione contributi previdenziali, lamentando la mancata ammissione di documenti idonei a provare l'interruzione dei termini. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'Agente della Riscossione è un semplice esattore incaricato di incassare le somme e non possiede la titolarità del credito. Pertanto, solo l'ente previdenziale creditore ha il potere giuridico di contestare la prescrizione e difendere il merito della pretesa. Di conseguenza, l'Agente non ha alcun interesse o legittimazione ad agire per discutere l'esistenza del debito contributivo, determinando la piena vittoria dell'impresa debitrice.
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