Una società finanziaria ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie erogate da una casa di cura. La società sosteneva che una precedente sentenza definitiva (giudicato) avesse già confermato l'accreditamento della struttura. La Corte di Cassazione ha però respinto la richiesta, applicando il **principio di autosufficienza del ricorso**. La società, infatti, non ha dimostrato in modo sufficientemente dettagliato che i fatti del precedente giudizio fossero identici a quelli attuali, in particolare riguardo al tipo di prestazioni sanitarie. La mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile, con la conseguente sconfitta della società finanziaria.
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