Il Sottoposto ha impugnato il provvedimento che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale per cinque anni. La difesa ha contestato la mancata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, evidenziando che il soggetto era stato detenuto per sei anni mostrando una condotta esemplare e l'assenza di nuovi elementi di minaccia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici di merito non possono basare la misura di prevenzione su una mera presunzione di appartenenza mafiosa legata a condanne passate. È necessario valutare concretamente il percorso di risocializzazione del detenuto e l'effettiva operatività del gruppo criminale. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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