Un'ordinanza della Cassazione stabilisce un principio chiave sul risarcimento del danno da perdita parentale. La richiesta di applicare tabelle di liquidazione del danno diverse da quelle contestate in appello (es. passare dal sistema 'a forbice' a quello 'a punti') costituisce una domanda nuova e, pertanto, è inammissibile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la richiesta di risarcimento della vedova è stata respinta poiché aveva già ricevuto un indennizzo superiore al danno accertato da un fondo di garanzia in un precedente giudizio, evitando così un'indebita locupletazione.
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