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D.Lgs. 231/2002

Definizione

Decreto Legislativo che stabilisce termini di pagamento e interessi di mora più alti per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per contrastare la pratica del pagamento tardivo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interessi Moratori Avvocato: Cliente non paga? Scattano in automatico
Un avvocato ha citato in giudizio un'azienda sua cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali. L'azienda si era opposta, avendo interrotto il rapporto. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sugli interessi dovuti in caso di ritardo. Anche se non richiesti specificamente, al professionista spettano i più elevati interessi previsti per le transazioni commerciali. La sentenza chiarisce che gli onorari professionali rientrano in questa categoria e che gli **interessi moratori avvocato** decorrono automaticamente dalla domanda giudiziale per contrastare le tattiche dilatorie del debitore. La precedente decisione è stata quindi annullata su questo punto, dando ragione al legale.
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Garanzia per danni e interessi di mora D.Lgs. 231/2002: si applicano?
Un'impresa non completa un'opera pubblica. L'ente committente chiede il pagamento alla compagnia che ha rilasciato la garanzia. Nasce una disputa sull'applicazione degli **interessi di mora D.Lgs. 231/2002**. La compagnia sostiene che il suo pagamento è un risarcimento del danno, escluso dalla normativa. Il committente invece li pretende. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione, non emette una sentenza definitiva. Rinvia il caso a una pubblica udienza per un esame più approfondito. Il punto chiave è stabilire se il pagamento del garante sia una 'transazione commerciale' o un 'risarcimento del danno'.
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Interessi di mora D.Lgs. 231/2002: Transazione vale come contratto
Una struttura sanitaria privata ha richiesto a un'azienda sanitaria pubblica il pagamento degli interessi di mora D.Lgs. 231/2002 per prestazioni pagate in ritardo. Per legge, tali interessi si applicano solo in presenza di un contratto scritto stipulato dopo l'agosto 2002. La struttura sosteneva che due accordi transattivi successivi a tale data costituissero il contratto richiesto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito ha sbagliato a non esaminare questo punto, ritenendolo tardivo. La Corte ha chiarito che un accordo transattivo può integrare il requisito della forma scritta e ha rinviato il caso a un nuovo giudice per una valutazione nel merito, dando ragione alla struttura sanitaria.
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