Una struttura sanitaria privata ha richiesto a un'azienda sanitaria pubblica il pagamento degli interessi di mora D.Lgs. 231/2002 per prestazioni pagate in ritardo. Per legge, tali interessi si applicano solo in presenza di un contratto scritto stipulato dopo l'agosto 2002. La struttura sosteneva che due accordi transattivi successivi a tale data costituissero il contratto richiesto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito ha sbagliato a non esaminare questo punto, ritenendolo tardivo. La Corte ha chiarito che un accordo transattivo può integrare il requisito della forma scritta e ha rinviato il caso a un nuovo giudice per una valutazione nel merito, dando ragione alla struttura sanitaria.
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