La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito i limiti del sindacato sulla valutazione CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) operata dal giudice di merito. In una controversia per vizi in un contratto d'appalto, la Corte ha rigettato il ricorso dell'appaltatore, stabilendo che il giudice d'appello non aveva travisato, ma legittimamente interpretato le risultanze della perizia, agendo come "peritus peritorum" (esperto degli esperti). La richiesta di una nuova interpretazione della CTU in sede di legittimità costituisce un'inammissibile istanza di riesame nel merito.
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