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Creditor creditoris

Definizione

Letteralmente 'il creditore del creditore'. È il soggetto che, per soddisfare il proprio credito, pignora il credito che il suo debitore vanta verso un'altra persona.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Intervento del creditor creditoris: stop della Cassazione
Una società in liquidazione ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Padova. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'intervento del creditor creditoris spiegato dalla società in una procedura esecutiva immobiliare, in forza del divieto di azioni esecutive individuali previsto dalla legge fallimentare, assegnando l'intera somma alla curatela fallimentare del creditore procedente. La Corte di Cassazione, rilevando la presenza di importanti questioni nomofilattiche relative all'uniforme interpretazione del diritto, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente. Con un'ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per trattarla in una successiva udienza pubblica insieme ad altri ricorsi simili.
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Revocatoria fallimentare: pagamenti al terzo creditore
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Fallimento che mirava a ottenere la restituzione di somme pagate a una società terza per estinguere un debito della propria controllante. L'ordinanza chiarisce che l'azione di revocatoria fallimentare non può essere esperita contro il creditore del creditore ('creditor creditoris'), in quanto il pagamento, pur eseguito materialmente a un soggetto terzo, ha la finalità di estinguere il debito della società fallita verso il proprio creditore diretto, in questo caso la società controllante.
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Pignoramento del credito: obblighi del debitore
Un'ordinanza della Corte di Cassazione affronta il complesso caso del pignoramento del credito. Un debitore, soggetto a esecuzione forzata da parte di un ente creditore, si oppone sostenendo che il proprio debito verso l'ente era stato a sua volta pignorato da terzi. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo che il pignoramento del credito non blocca automaticamente la prima esecuzione. Il debitore pignorato (debitor debitoris) ha l'onere di dichiarare la pendenza di altre procedure per non rischiare di pagare due volte.
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