L'ex liquidatore di una società ha impugnato la dichiarazione di fallimento ottenuta dall'Agente della Riscossione per un debito tributario di circa cinque milioni di euro. Il ricorrente sosteneva la mancanza di legittimazione istanza di fallimento del concessionario, il mancato previo esperimento di esecuzioni individuali e la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'Agente della Riscossione possiede per legge la legittimazione ad agire per conto del fisco ed in nome proprio. Inoltre, la legge non impone tentativi di pignoramento infruttuosi prima del ricorso fallimentare. Infine, anche un credito contestato o sub judice giustifica il fallimento, poiché il tribunale valuta la pretesa creditoria in via incidentale per verificare la sussistenza dell'insolvenza.
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