Definizione
Una copia identica e integrale di un dispositivo digitale (hard disk, smartphone). A differenza di una normale copia, cattura tutti i dati, anche quelli cancellati, mantenendo l'integrità originale e avendo pieno valore di prova in un processo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 153 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 41% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 26%
- Rigettato 41%
- Inammissibile 31%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 238%
- Penale Sez. 637%
- Penale Sez. 325%
Precedenti più richiamati
- Cass. 37409/2024in 7 provvedimenti
- Cass. 24617/2015in 16 provvedimenti
- Cass. 17878/2022in 11 provvedimenti
- Cass. 17312/2024in 29 provvedimenti
- Cass. 6623/2020in 18 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un indagato per corruzione subisce la perquisizione e il sequestro di smartphone e computer. La Procura acquisisce integralmente i dispositivi senza indicare i criteri di selezione dei file né fissare un termine per restituire le informazioni estranee alle indagini. Il Tribunale del riesame conferma la misura, ma la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'indagato. I giudici di legittimità stabiliscono che il sequestro di smartphone e computer viola il principio di proporzionalità quando manca una specifica delimitazione dell'oggetto della ricerca e dei tempi di trattenimento dei supporti. L'autorità giudiziaria non può trasformare il sequestro probatorio in un'acquisizione massiva ed esplorativa della vita privata. La Suprema Corte annulla il provvedimento senza rinvio e ordina la restituzione immediata dei dispositivi e di tutte le copie informatiche dei dati estratti.
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La polizia giudiziaria sequestra tre telefoni durante una perquisizione domiciliare d'urgenza. Il pubblico ministero estrae i dati informatici dagli apparecchi e il giudice per le indagini preliminari dispone la riconsegna dei dispositivi fisici. Tuttavia, il giudice nega la restituzione delle copie forensi dei dati estratti. L'indagato propone ricorso per cassazione, sostenendo che il sequestro originario ha perso efficacia per mancata convalida tempestiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La difesa ha formulato una censura generica e contraddittoria, omettendo di produrre il provvedimento di convalida. L'indagato perde il ricorso e riceve la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Procura europea ha disposto il sequestro probatorio di dispositivi informatici presso la sede di una società terza non indagata. L'inchiesta riguardava complesse frodi doganali realizzate da altre imprese con cui la ditta manteneva relazioni commerciali. La società ha impugnato il provvedimento, lamentando la mancata indicazione preventiva di parole chiave per selezionare i dati e l'assenza di un termine finale per le analisi. I giudici del riesame hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il provvedimento è legittimo e proporzionato se individua chiaramente le categorie documentali di interesse, anche senza parole chiave predefinite. Inoltre, il pubblico ministero non deve fissare subito un termine perentorio per esaminare i dati, purché restituisca i supporti fisici dopo aver generato una copia forense.
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A seguito di appostamenti e del controllo di un acquirente uscito da un'abitazione con sostanza stupefacente, le forze dell'ordine hanno perquisito la casa dell'Indagato. Gli agenti hanno rinvenuto droga, un bilancino e uno smartphone. Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro probatorio del cellulare per estrarre chat, contatti e messaggi utili a ricostruire l'attività di spaccio, disponendo la successiva restituzione dell'apparecchio dopo la copia forense. L'Indagato ha impugnato il vincolo lamentando la mancata specificazione del reato e l'acquisizione indiscriminata dei dati personali. La Corte di Cassazione ha confermato la piena validità del sequestro: il decreto investigativo ha chiarito il legame tra il dispositivo e l'illecito, fissando precisi criteri di selezione del materiale informatico per salvaguardare la privacy.
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La Procura europea indagava su una presunta frode transnazionale e disponeva perquisizioni e sequestri di telefoni e computer di una società e dei suoi rappresentanti. Il Tribunale del riesame annullava il decreto perché la ricerca di dati era onnivora, priva di perimetrazione temporale e tematica proporzionata e mancante di motivazione sul reato. L'accusa presentava ricorso per cassazione, chiedendo di colmare le lacune della motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. I giudici hanno confermato l'illegittimità del sequestro probatorio di dispositivi informatici quando manca una preventiva selezione dei dati pertinenti e la motivazione si riduce a formule generiche. Il Tribunale del riesame non può sostituirsi al magistrato dell'accusa per individuare scopi e collegamenti d'indagine omessi nel provvedimento.
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La Corte di Cassazione ha assolto due magistrati dell'accusa condannati in appello per rifiuto di atti d'ufficio. I magistrati non avevano depositato alle difese chat e documenti provenienti da un fascicolo collegato, ritenuti non rilevanti e non formalmente acquisiti. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'attività integrativa d'indagine costituisce una facoltà discrezionale e non un obbligo vincolato. Il pubblico ministero titolare del processo deve vagliare la pertinenza del materiale esterno e non è tenuto a riversare automaticamente ogni segnalazione. La decisione di non inserire gli atti, condivisa con i vertici della Procura, esclude la doverosità e l'arbitrarietà della condotta. La Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste e revocato il risarcimento civile.
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L'indagata subiva il sequestro probatorio di due telefoni cellulari nell'ambito di un'indagine per presunto spaccio di sostanze stupefacenti. Il decreto del Pubblico Ministero disponeva l'acquisizione di tutta la messaggistica audio e video riconducibile, anche indirettamente, a termini gergali di cessione, senza indicare specifiche parole chiave o limiti temporali stringenti. Il Tribunale del Riesame confermava il sequestro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'indagata e ha annullato il provvedimento senza rinvio. I giudici hanno stabilito che il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può trasformarsi in un'acquisizione massiva e indiscriminata di dati personali. L'autorità giudiziaria deve fissare criteri selettivi rigorosi, indicare la rilevanza dei file ricercati e prevedere tempi certi e ragionevoli per l'analisi e la restituzione dei dati non pertinenti. La Corte ha quindi ordinato l'immediata restituzione degli smartphone e delle copie digitali.
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La Procura indagava L'Indagato per un tentato omicidio e ordinava il sequestro probatorio dello smartphone per trovare messaggi in una specifica chat. La Cassazione annullava una prima misura per genericità, prima ancora di depositare le motivazioni scritte. Il Pubblico Ministero emetteva subito un nuovo decreto, indicando parole chiave, chat mirate e un limite di quaranta giorni per restituire il telefono. L'Indagato contestava il provvedimento, lamentando la violazione delle precedenti decisioni giudiziarie e l'invasione della propria riservatezza. Il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione hanno confermato il sequestro probatorio dello smartphone. I giudici hanno stabilito che l'annullamento formale precedente non blocca un nuovo sequestro se il Pubblico Ministero motiva la ricerca in modo proporzionato, limitando orari, parole chiave e tempi tecnici.
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Un Cittadino ha presentato ricorso contro un decreto di ispezione emesso dal Pubblico Ministero, che riguardava una copia forense del suo telefono. Il Cittadino sosteneva che il decreto fosse "abnorme" (gravemente irregolare), poiché non era stata verificata l'integrità della copia e un precedente sequestro del telefono era stato annullato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che i decreti di ispezione non sono generalmente impugnabili, a meno che non siano atti "abnormi" che bloccano il processo. Nel caso specifico, il decreto non rientrava in questa eccezione, non avendo natura decisoria né causando stasi processuale. Il vizio poteva essere contestato in altre fasi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
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L'amministratrice di due società ha impugnato il sequestro probatorio di scritture contabili e documentazione bancaria, disposto dalla Procura per accertare ipotesi di riciclaggio legate a cospicui flussi di contanti con un soggetto terzo. La difesa lamentava l'assenza di motivazione sul reato presupposto e l'eccessiva ampiezza della misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena validità del decreto. I giudici hanno chiarito che il sequestro probatorio è legittimo quando individua l'ambito investigativo, dimostra la pertinenza dei documenti e rispetta il criterio di proporzionalità, specialmente se la restituzione dei supporti avviene tempestivamente dopo l'estrazione della copia forense.
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L'Indagato subisce il sequestro probatorio di dispositivi informatici, tra cui computer, telefoni e chiavette USB, nell'ambito di un'indagine per presunti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Gli inquirenti nominano un consulente per eseguire la copia forense dei dati e successivamente restituiscono tutti i dispositivi fisici all'Indagato. Nonostante la restituzione degli strumenti, il Professionista ricorre in Cassazione per contestare la legittimità del decreto di sequestro e l'ampiezza dell'acquisizione dei file. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici chiariscono che, una volta restituiti i beni materiali, viene meno l'interesse diretto a impugnare la misura cautelare. Le eventuali contestazioni sull'utilizzabilità dei dati estratti dovranno essere sollevate nel corso del processo principale.
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L'amministratore di un consorzio di cooperative subisce un'indagine per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico per contributi indebitamente percepiti. La polizia giudiziaria esegue una perquisizione e sottopone a sequestro probatorio dello smartphone dell'indagato per clonarne i dati. L'indagato contesta la regolarità della notifica dell'udienza camerale inviata via PEC e sostiene la natura esplorativa del sequestro. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la notifica telematica non lede il diritto di difesa se l'atto è conosciuto, e il vincolo sul cellulare è pienamente legittimo per preservare prove digitali e accertare l'elemento psicologico del reato.
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La Cassazione ha chiarito i limiti dell'Accertamento Tecnico Irripetibile sui dati digitali. Due indagati, Il Dirigente e Il Manager, avevano chiesto la copia completa di uno smartphone sequestrato a un terzo, Il Testimone. Sul dispositivo era stato disposto un Accertamento Tecnico Irripetibile per verificare solo alcune chat. Il Pubblico Ministero e il GIP avevano limitato l'accesso ai soli dati rilevanti per l'indagine. La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che il diritto di difesa non è violato se l'accesso è circoscritto ai dati pertinenti, anche se il dispositivo contiene più informazioni. L'Accertamento Tecnico Irripetibile è strumentale e mirato.
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La polizia giudiziaria sequestra lo smartphone e la scheda SIM di un indagato per reati di commercio di prodotti falsi e ricettazione. Il Pubblico Ministero aveva ordinato la ricerca di contatti e indirizzi legati all'attività illecita. L'indagato contesta l'inefficacia della misura per omessa convalida del sequestro probatorio da parte del magistrato inquirente, chiedendo la restituzione del dispositivo e della copia dei dati. Il Giudice per le Indagini Preliminari respinge la richiesta. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la piena legittimità del vincolo. I giudici stabiliscono che il decreto investigativo descriveva in modo sufficientemente specifico l'oggetto della ricerca, escludendo l'obbligo di un successivo atto di convalida.
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Il Pubblico Ministero ha disposto la restituzione degli apparecchi informatici a Un Utilizzatore, trattenendo però la copia forense dei dati personali contenuti. L'Utilizzatore ha proposto riesame, ottenendo l'annullamento del provvedimento dal Tribunale per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Procura ha ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse del cittadino, considerata la restituzione fisica dei supporti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. La Suprema Corte ha chiarito che nel sequestro probatorio smartphone e dispositivi personali, l'interesse a impugnare la copia dei dati persiste anche dopo la restituzione dell'oggetto, giacché la circolazione indebita di dati intimi e riservati lesiona la sfera privata della persona.
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Un cittadino ha subito il sequestro probatorio dello smartphone durante un'indagine penale. Gli inquirenti hanno effettuato la copia forense dei dati e poi hanno restituito il telefono. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che la restituzione del dispositivo eliminasse l'interesse del cittadino a ricorrere in tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il cittadino ha un interesse concreto e attuale a contestare la trattenuta della copia dei dati. Lo smartphone racchiude informazioni riservate, personali e professionali. Restituire soltanto l'apparecchio materiale non cancella la lesione della privacy derivante dal trattenere una copia integrale dei file digitali.
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L'Azienda ha subito un sequestro di dispositivi informatici e documenti durante un'indagine penale. La Procura ha eseguito la copia forense dei dati contenuti nei computer e telefoni, restituendo successivamente i soli supporti fisici. L'Azienda ha impugnato il sequestro davanti al Tribunale del Riesame, lamentando la violazione della privacy e la mancanza di motivazione sull'acquisizione integrale dei dati. Il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse dell'Azienda a ricorrere dopo la restituzione degli apparecchi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, stabilendo che il sequestro di dispositivi informatici incide sul patrimonio informativo dell'azienda. Pertanto, la restituzione dei supporti fisici non cancella l'interesse a contestare la copia dei dati riservati.
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Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro di dispositivi informatici (smartphone e tablet) nell'ambito di un'indagine penale. Le autorità hanno successivamente restituito gli apparecchi fisici all'utilizzatore, ma hanno trattenuto la copia forense dei dati estratti. L'Utente del Dispositivo ha chiesto il riesame del provvedimento per tutelare la propria riservatezza. Il Tribunale ha annullato il sequestro per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la restituzione dei telefoni escludesse un interesse concreto dell'utente a impugnare il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. La Suprema Corte ha stabilito che chi utilizza strumenti personali come smartphone conserva un interesse attuale e concreto a contestare la trattenuta dei dati estratti, a tutela della propria riservatezza e del proprio patrimonio informativo.
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La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di sequestro probatorio di dispositivi elettronici, disposto nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro, ma gli indagati hanno contestato la sua legittimità per mancanza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Cassazione ha annullato la decisione del Riesame. Ha ribadito che il sequestro di dispositivi informatici deve rispettare il principio di proporzionalità, richiedendo una selezione mirata dei dati pertinenti al reato e una restituzione tempestiva dei beni non appena estratti i dati utili. La Corte ha rinviato il caso al Tribunale del Riesame per un nuovo esame.
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Un Cittadino ha presentato ricorso contro il rigetto della sua istanza di riesame di un decreto di perquisizione e sequestro probatorio informatico. Il sequestro riguardava un presunto reato tributario legato all'uso di fatture per operazioni inesistenti. Il Cittadino contestava la motivazione del sequestro, la sussistenza del reato e la proporzionalità del sequestro di dati informatici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente e che, avendo il Pubblico Ministero già restituito i dispositivi dopo averne estratto copia forense, il ricorso fosse privo di interesse concreto, confermando la legittimità del sequestro probatorio informatico.
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