Un soggetto ha richiesto la revocazione di un'ordinanza della Cassazione per un presunto errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse erroneamente omesso di considerare il suo controricorso, negandogli così il rimborso delle spese legali. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'errore di fatto non sussisteva. Sebbene il controricorso fosse stato notificato, il suo deposito telematico non si era mai perfezionato per la mancanza della ricevuta di accettazione da parte della cancelleria. Di conseguenza, la parte risultava correttamente non costituita e non aveva diritto alle spese.
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