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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (c.c.n.l.)

Definizione

Accordo nazionale tra sindacati e associazioni di datori di lavoro che stabilisce le regole base di un rapporto di lavoro in un certo settore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Compenso ore eccedenti coordinatore: il Ministero perde in Cassazione
Il Ministero dell'Istruzione ha impugnato la decisione che riconosceva a un docente, coordinatore provinciale per l'educazione fisica, il diritto a percepire il compenso ore eccedenti coordinatore per le ore prestate oltre le 18 settimanali. Il Ministero sosteneva che il docente, essendo distaccato presso l'ufficio scolastico con un orario di 36 ore settimanali, non avesse svolto ore eccedenti e che il compenso dovesse essere forfettario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che l'esonero dall'insegnamento non cancella il parametro delle 18 ore settimanali come limite oltre il quale calcolare le ore eccedenti. Pertanto, il docente ha diritto al compenso calcolato su base oraria maggiorata.
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Orario di lavoro dei docenti: ore in più non sono un diritto
Un docente ha fatto causa al Ministero dell'Istruzione poiché il suo orario settimanale era stato ridotto da venti a diciotto ore. Il lavoratore chiedeva il ripristino delle venti ore, le differenze retributive e il risarcimento dei danni, sostenendo che lo svolgimento storico di quell'orario costituisse un diritto acquisito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito che l'orario di lavoro dei docenti delle scuole superiori è fissato in diciotto ore settimanali dal contratto collettivo. Svolgere un orario superiore in passato non fa nascere un diritto a mantenerlo per sempre, né esiste una norma che tuteli la conservazione delle ore eccedenti. Il docente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Premio aziendale di rendimento: niente automaticità senza utili
Un quadro direttivo ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'azienda per il pagamento del Premio aziendale di rendimento per gli anni 2011 e 2012. La Corte d'Appello ha confermato il diritto al premio, ritenendolo legato solo alla posizione strategica del dipendente e alla presenza di un budget. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'erogazione fosse subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di bilancio (un utile netto di 500 milioni), non raggiunti nel 2011. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. Ha chiarito che l'istituzione del premio rientra nella discrezionalità dell'impresa e richiede il raggiungimento di obiettivi concreti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Premio aziendale di rendimento: Budget non basta, servono risultati
Una manager chiedeva il pagamento del Premio aziendale di rendimento per il 2012, sostenendo che fosse dovuto solo perché previsto a budget. I giudici di merito le avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione. I Giudici Supremi hanno chiarito che il bonus non è automatico. La sua erogazione dipende dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati dall'azienda, come un utile minimo, che in quel caso non era stato raggiunto. Il diritto al premio non nasce dalla semplice previsione di spesa, ma dal concreto avverarsi delle condizioni di performance stabilite dal datore di lavoro, nel rispetto del contratto collettivo.
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