Definizione
Un tipo di contratto di lavoro, oggi quasi del tutto superato, legato alla realizzazione di uno specifico progetto o programma. Se il progetto era generico o inesistente, il contratto poteva essere considerato un normale rapporto di lavoro subordinato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 153 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 51% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 23%
- Rigettato 51%
- Inammissibile 19%
- Estinto 3%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro93%
- Civile Sez. 66%
- Civile Sez. 11%
Precedenti più richiamati
- Cass. 5418/2019in 20 provvedimenti
- Cass. 17636/2016in 16 provvedimenti
- Cass. 12820/2016in 14 provvedimenti
- Cass. 27543/2020in 20 provvedimenti
- Cass. 24379/2017in 7 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato una società per oltre centoundicimila euro per aver impiegato centosessantacinque promoter con un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti di legge. I contratti descrivevano infatti compiti generici coincidenti con l'ordinaria attività aziendale di promozione delle vendite. I giudici di merito hanno convertito i rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e confermato la sanzione. L'azienda ha fatto ricorso per cassazione, sostenendo che le prestazioni fossero collaborazioni occasionali inferiori a trenta giorni e contestando la motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della confusione dei motivi di impugnazione e del tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove.
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Una lavoratrice ha contestato la legittimità di tre contratti stipulati con un'azienda, chiedendo l'accertamento della subordinazione o, in subordine, le differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la tesi principale qualificando i rapporti come subordinati. Successivamente, la Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: ha dichiarato improponibile l'impugnazione del terzo rapporto per mancata conciliazione preventiva e ha ritenuto valido il contratto a progetto per i primi due, rigettando le pretese della donna senza valutare la domanda subordinata sulle retribuzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente sul punto processuale decisivo. La parte vincitrice in primo grado non deve proporre appello incidentale per le questioni assorbite, ma può limitarsi a riproporle. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per procedere all'esame delle spettanze economiche residue dovute alla lavoratrice.
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Un Orchestrale ha contestato la legittimità dei suoi contratti di lavoro a termine, a progetto e autonomo con una Fondazione, chiedendo il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato. La Corte d'Appello aveva respinto le sue richieste, ritenendo che la Fondazione fosse un ente pubblico fino al 1998 e che i contratti successivi fossero validi, data la natura delle prestazioni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Orchestrale. Ha stabilito che la Corte d'Appello ha sbagliato nel determinare la natura del rapporto di lavoro (pubblico o privato) della Fondazione, un ente culturale. La Cassazione ha chiarito che la normativa applicabile agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate è diversa da quella dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali. La causa tornerà alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, basata sui criteri corretti, per definire la vera natura del rapporto di lavoro.
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Un Lavoratore ha chiesto la requalificazione del rapporto di lavoro da contratti a progetto a tempo determinato a un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Egli sosteneva di aver svolto mansioni diverse da quelle previste dai progetti, come "addetto al protocollo", e chiedeva differenze retributive e regolarizzazione previdenziale. I giudici di merito hanno respinto la sua domanda, non trovando prove di subordinazione né chiare allegazioni sulla divergenza tra le attività svolte e i progetti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ritenuto che il Lavoratore non avesse fornito prove sufficienti o allegazioni specifiche per dimostrare la natura subordinata del rapporto o la difformità delle mansioni. Il ricorso è stato rigettato e il Lavoratore condannato alle spese legali.
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Una lavoratrice ha prestato la propria attività per una federazione sportiva mediante contratti di collaborazione privi di uno specifico progetto. Il tribunale e la corte d'appello hanno accertato la natura subordinata della prestazione, disponendo la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato e dichiarando illegittimo il successivo licenziamento con obbligo di indennizzo. L'ente sportivo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'esistenza di deroghe speciali per il settore sportivo. La Suprema Corte ha rilevato la complessità della questione giuridica e ha rimesso gli atti alla sezione lavoro ordinaria per una trattazione approfondita.
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Un lavoratore ha chiesto la nullità del proprio contratto a progetto e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'azienda committente, pretendendo inoltre l'assunzione da parte della società subentrante e il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo il progetto sufficientemente specifico e rilevando la totale assenza di prove sull'effettiva subordinazione delle mansioni. La Corte di Cassazione ha confermato tali pronunce, dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore poiché la valutazione dei fatti e delle mansioni spetta solo ai giudici di merito. Il lavoratore perde la causa ed è condannato a rimborsare le spese legali.
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Due musicisti, un percussionista e una violinista, hanno contestato la validità dei loro contratti a termine e a progetto con una Fondazione orchestrale, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Corte d'Appello aveva rigettato le loro richieste, ritenendo la Fondazione un ente pubblico fino al 1998 e i contratti validi. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi dei Lavoratori. Ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel definire la **natura giuridica dell'ente** (pubblica o privata) e nell'applicare le relative norme sui **contratti a termine**. La Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, che dovrà riesaminare la questione della natura dell'ente e dei contratti, applicando correttamente le leggi.
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Un ente previdenziale ha contestato a un'associazione la stipulazione di collaborazioni prive di un piano lavorativo dettagliato, chiedendo il versamento dei relativi contributi e delle sanzioni per dipendenti subordinati. L'ente associativo e i lavoratori hanno contestato l'addebito sostenendo l'autonomia delle prestazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che l'utilizzo di un contratto a progetto generico, coincidente con la normale attività istituzionale dell'ente, comporta l'automatica trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato per legge (ope legis). I giudici non devono compiere ulteriori indagini sull'effettivo svolgimento del lavoro quando manca la specificità dell'obiettivo. L'associazione perde il ricorso ed è tenuta a pagare tutti i contributi previdenziali e le spese di lite.
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La Corte d'Appello aveva dichiarato la requalificazione di un contratto a progetto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una lavoratrice, condannando l'azienda al risarcimento dei danni. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'azienda ha rinunciato al ricorso, e le altre parti hanno accettato. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese legali tra le parti, prendendo atto della rinuncia e della sua accettazione.
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La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla **Conversione contratto a progetto**. L'INPS aveva emesso cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contestando contratti a progetto ritenuti generici stipulati da un'Azienda. La Corte d'Appello aveva escluso la conversione automatica in lavoro subordinato, richiedendo la prova della subordinazione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, se un contratto a progetto è generico, si verifica una **Conversione contratto a progetto** automatica in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non serve dimostrare la subordinazione effettiva. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata per ulteriori accertamenti.
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Un istituto scolastico privato ha stipulato contratti a progetto con diciannove docenti per svolgere le lezioni ordinarie. L'ente previdenziale ha contestato l'assenza di un reale programma autonomo e ha richiesto i contributi dovuti per il lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti: la mancanza di uno specifico progetto comporta la presunzione assoluta di subordinazione. Tale difetto determina l'automatica conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipula. Diventa irrilevante ogni prova contraria sull'autonomia effettiva dei docenti. Il datore di lavoro deve quindi versare tutti i contributi previdenziali arretrati.
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La Corte di Cassazione ha confermato la riqualificazione di contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato. Un gestore di una casa famiglia aveva impiegato lavoratori con contratti a progetto per servizi di badante. L'INPS e l'Ispettorato del Lavoro hanno accertato che i progetti erano generici e coincidevano con l'attività ordinaria, configurando un vero e proprio lavoro subordinato. Ciò ha comportato l'obbligo di versare i contributi non pagati e la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore. Il ricorso del gestore è stato rigettato, ribadendo che la mancanza di specificità e autonomia rende il contratto a progetto non genuino.
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L'Ispettorato del Lavoro aveva sanzionato un'Associazione per aver riqualificato collaborazioni a progetto in rapporti di lavoro subordinato, richiedendo il pagamento di quasi 60.000 euro. L'Associazione ha contestato la decisione fino alla Corte di Cassazione. Tuttavia, durante il processo, è deceduto il Presidente dell'Associazione, che era anche obbligato solidale per la sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione sanzione amministrativa e la cessazione della materia del contendere, senza condannare nessuno alle spese legali, in quanto la morte dell'obbligato estingue l'obbligazione.
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Un geometra, iscritto al relativo albo professionale e assunto come ispettore di cantiere con contratto autonomo per lavori stradali, ha richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'ente committente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda. I giudici di merito hanno escluso la subordinazione per l'assenza del potere direttivo e disciplinare tipico, chiarendo che la semplice presenza di turni e orari concordati non basta a trasformare una collaborazione autonoma. La Corte di Cassazione ha confermato tali pronunce, dichiarando il ricorso del professionista inammissibile a causa della doppia pronuncia conforme dei gradi precedenti e dell'impossibilità di richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
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Un'associazione datoriale ha impugnato il verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale chiedeva oltre cinquantaduemila euro di contributi e sanzioni. Gli ispettori hanno contestato la stipula di collaborazioni prive di autonomia e specificità. I giudici hanno accertato la presenza di un contratto a progetto generico, privo dell'indicazione di un risultato finale verificabile e sovrapponibile alle normali attività aziendali ordinarie. La Suprema Corte ha confermato la conversione automatica di tutti i rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, respingendo integralmente il ricorso del committente e convalidando i debiti contributivi verso l'istituto previdenziale.
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Un'agenzia di sicurezza impiegava collaboratori per la sorveglianza e l'antitaccheggio nei negozi tramite contratti di collaborazione autonoma. Gli ispettori del lavoro e l'ente previdenziale hanno contestato tali accordi, qualificandoli come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il contratto a progetto indicava mansioni vaghe come la semplice osservazione dei clienti e prevedeva compensi orari senza alcun obiettivo specifico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Quando l'attività coincide con l'ordinaria gestione aziendale e manca la specificità del risultato, scatta la trasformazione automatica del rapporto in impiego subordinato senza necessità di ulteriori prove pratiche.
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L'ente previdenziale ha richiesto i contributi arretrati a una società a seguito della riqualificazione di due rapporti di collaborazione. Il tribunale ha accertato che ogni contratto a progetto presentava una descrizione generica delle attività. L'azienda sosteneva che spettasse all'istituto dimostrare il reale assoggettamento dei collaboratori al potere direttivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che l'assenza di un progetto specifico comporta l'automatica trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevante la verifica pratica delle modalità di svolgimento del lavoro.
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La Corte d'Appello ha confermato la conversione di diversi rapporti di lavoro da contratto a progetto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. La decisione scaturisce dalla mancanza di specificità dei progetti, che risultavano sovrapponibili alle ordinarie attività aziendali e privi di obiettivi autonomi, concreti e verificabili.
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Un lavoratore ha svolto per anni mansioni direttive e operative per un'azienda mediante contratti a progetto e collaborazioni coordinate. La prestazione si è svolta con vincolo di subordinazione e orari eterodiretti. I giudici di merito hanno accertato la natura subordinata del rapporto. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ridotto il risarcimento applicando l'indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore e ha chiarito il regime sanzionatorio. La riqualificazione del contratto a progetto per svolgimento di fatto di lavoro dipendente non equivale alla semplice conversione di un termine nullo. Di conseguenza, il datore di lavoro non beneficia del tetto risarcitorio ridotto ma deve risarcire integralmente i danni e le retribuzioni maturate.
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Una cooperativa sociale ha impugnato un verbale ispettivo dell'ente previdenziale che contestava l'omissione di contributi per l'impiego di diversi operatori. L'ente ha accertato la presenza di finti contratti a progetto, apprendistati privi di formazione, false collaborazioni autonome e periodi di fittizio volontariato. I giudici hanno confermato la riqualificazione del lavoro subordinato poiché il personale operava con turni fissi, compensi prestabiliti e sotto la direzione gerarchica della struttura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali omessi.
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