L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione di un'autovettura, proponeva appello chiedendo la riqualificazione del reato. Successivamente, presentava motivi nuovi chiedendo la continuazione con precedenti condanne e proponeva un concordato in appello, accettato dal Procuratore generale. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che i motivi nuovi sono inammissibili se introducono questioni del tutto autonome (come la continuazione con condanne già definitive prima della scadenza dei termini d'appello) rispetto ai motivi originari. Di conseguenza, il concordato in appello basato su tali motivi inammissibili non poteva trovare accoglimento. Il ricorso dell'Imputato è stato rigettato con condanna alle spese.
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