Un soggetto condannato con due sentenze separate per associazione mafiosa ha richiesto il riconoscimento della continuazione reati in fase esecutiva, dopo che questa era già stata negata in sede di cognizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'appello inammissibile, affermando il principio del giudicato. Se il giudice del processo ha già valutato ed escluso l'esistenza di un unico disegno criminoso, una nuova e più limitata istanza sullo stesso nucleo tematico è preclusa. La Corte ha sottolineato la natura indivisibile del disegno criminoso, che impedisce di riesaminare la continuazione reati una volta che sia stata definitivamente respinta.
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