Un utente ha contestato la richiesta di pagamento di un conguaglio partite pregresse per il servizio idrico, pari a circa settanta euro, relativo agli anni dal 2005 al 2011. Il Tribunale ha inizialmente dato ragione all'utente, ritenendo che l'ente gestore dovesse dimostrare l'imprevedibilità dei costi. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del gestore. I giudici hanno chiarito che la legittimità del recupero dei costi si fonda sul metodo tariffario normalizzato, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché verifichi se gli importi richiesti rispettino i criteri stabiliti dalla normativa del settore.
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