Un condannato riceveva una prima condanna con rito abbreviato e, avendo rinunciato all'appello, maturava il diritto all'ulteriore sconto di un sesto. Successivamente, lo stesso soggetto riportava una seconda condanna definitiva presso un diverso tribunale per nuovi reati commessi nel quinquennio. Davanti all'ufficio esecuzioni, il pubblico ministero chiedeva di revocare la sospensione condizionale della prima condanna e di concedere la riduzione della pena per mancata impugnazione. Il giudice dell'ultima condanna revocava il beneficio sospensivo, ma dichiarava la propria incompetenza sulla riduzione di pena, trasmettendo gli atti al primo tribunale. Il primo giudice sollevava conflitto negativo di competenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'intera posizione esecutiva appartiene inderogabilmente al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile, il quale deve applicare lo sconto d'ufficio.
Continua »