Un imputato, condannato per reati di bancarotta, dopo aver concordato una riduzione della pena in appello, presenta ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata assoluzione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare i punti oggetto di rinuncia, inclusa la responsabilità e la misura della sanzione pattuita, che diventa non modificabile unilateralmente.
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