La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38237/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (cosiddetto concordato in appello), lamentava la mancata valutazione di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che la scelta del concordato in appello implica la rinuncia a tali doglianze, limitando la possibilità di ricorso a vizi specifici come quelli relativi alla formazione della volontà o all'illegalità della pena.
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