Un imputato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, aveva concordato la pena davanti alla Corte di appello, rinunciando contestualmente alla richiesta di assoluzione. Nonostante l'accordo, l'uomo ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e il mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando le parti perfezionano un concordato in appello sui punti della pena, l'imputato rinuncia formalmente agli altri motivi di doglianza. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sull'assoluzione, poiché la sua decisione resta circoscritta all'intesa raggiunta. Il ricorrente perde quindi ogni diritto di sollevare questioni di merito davanti ai giudici di legittimità ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione pecuniaria.
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