La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri e dell'Agenzia Fiscale contro la decisione che dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione di un lodo arbitrale. La controversia riguardava una concessione di servizi pubblici per la raccolta di scommesse ippiche. La Corte d'appello aveva applicato il termine ridotto di 180 giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici. La Cassazione ha invece chiarito che la concessione di servizi pubblici è esclusa dall'applicazione di tale codice (art. 30 D.Lgs. 163/2006). Di conseguenza, non si applica il termine speciale dimezzato per impugnare il lodo, bensì il termine ordinario più lungo previsto dal codice di procedura civile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »