Una società di trasporti ha impugnato delle ordinanze ingiunzione per violazioni del Codice della Strada relative ai tempi di guida e riposo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena competenza dell'Ispettorato del Lavoro a irrogare tali sanzioni e ribadendo l'inammissibilità di motivi di ricorso generici o volti a un riesame del merito, come l'invocazione della buona fede senza prove adeguate.
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