La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione in un complesso caso di arbitrato internazionale e contenzioso nazionale. I venditori di partecipazioni societarie, dopo aver citato in giudizio l'acquirente in Italia, si sono visti opporre una domanda riconvenzionale. Invece di contestare la giurisdizione del giudice italiano, hanno adito direttamente la Cassazione. La Corte ha stabilito che, non essendoci stata una contestazione della giurisdizione del giudice nazionale sulla domanda riconvenzionale, il ricorso è inammissibile in quanto mira impropriamente a ottenere una pronuncia sulla competenza del collegio arbitrale estero, esulando dai limiti dello strumento processuale.
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