La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta semplice documentale. I motivi, incentrati sulla valutazione dell'elemento soggettivo e sulla congruità della pena, sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo sindacato si limita al controllo della logicità della motivazione, non alla sua rispondenza con le prove processuali.
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