Un automobilista è stato fermato alla guida di un veicolo in possesso di una patente contraffatta, recante i suoi dati e la sua foto, nonostante non avesse mai ottenuto l'abilitazione. L'imputato ha sostenuto di essere estraneo alla falsificazione della patente di guida, ipotizzando un furto di identità e invocando la non punibilità per falso grossolano. I giudici hanno respinto le tesi difensive, evidenziando che il documento era idoneo a ingannare i terzi ed è stato smascherato solo tramite verifiche telematiche. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e dichiarato inammissibile il ricorso, punendo il ricorrente anche con il versamento di una sanzione pecuniaria.
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