LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Centro Trasmissione Dati (CDT)

Definizione

Un intermediario che, per conto di un bookmaker, si limita a trasmettere telematicamente le proposte di scommessa raccolte dai giocatori, senza gestire direttamente il rischio della scommessa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero paga
L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a un bookmaker estero il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. Il bookmaker operava in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati, ovvero una ricevitoria fisica. La società estera ha impugnato l'atto sostenendo che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, l'esenzione dei ricevitori per gli anni precedenti al 2011 dovesse estendersi anche al bookmaker. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incostituzionalità riguardava solo le ricevitorie, impossibilitate a trasferire l'onere fiscale prima del 2011. L'obbligo del bookmaker estero resta invece pienamente valido e autonomo, in quanto reale organizzatore del servizio di gioco sul territorio italiano.
Continua »
Obiettiva incertezza: bookmaker paga la tassa ma non le sanzioni
Una società di scommesse estera ha ricevuto un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. L'Agenzia Fiscale la riteneva responsabile in solido con il suo intermediario locale. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imposta era dovuta, poiché l'attività si svolgeva in Italia. Tuttavia, ha annullato completamente le sanzioni applicate. La decisione si basa sul principio di obiettiva incertezza normativa: prima di una legge chiarificatrice di fine 2010, non era chiaro chi dovesse versare il tributo. Questa confusione legislativa ha giustificato l'esclusione delle sanzioni per il contribuente, che però ha dovuto pagare l'imposta originaria.
Continua »
Imposta unica scommesse: Bookmaker estero senza licenza perde
Una società di scommesse con sede all'estero, operante in Italia tramite centri di trasmissione dati senza concessione, ha contestato un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse. La società sosteneva che la normativa italiana fosse discriminatoria e contraria al diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di pagare l'imposta unica sulle scommesse vale per chiunque raccolga gioco in Italia, indipendentemente dal possesso di una concessione statale. La Corte ha confermato la piena legittimità della pretesa fiscale, condannando la società al pagamento delle imposte e delle spese legali.
Continua »