Una società fa causa a una banca per clausole su conti correnti. Le parti firmano un accordo transattivo, ma litigano sulla sua estensione a un finanziamento. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della banca, confermando che l'interpretazione del giudice di merito sull'ampiezza dell'accordo transattivo, basata sul collegamento negoziale, non è sindacabile se non si dimostra una specifica violazione dei canoni ermeneutici.
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